Comunicazione ENEA: adempimenti e Remissione in Bonis
Per accedere alle agevolazioni fiscali riguardanti la sostituzione dei serramenti è necessario dare comunicazione dei lavori svolti con caricamento dei relativi dati su portale Enea da parte di un tecnico abilitato.
In linea generale, il termine fissato per l’invio dei dati relativi agli interventi è fissato in 90 giorni dalla data di fine lavori;
Le conseguenze dell’omessa Comunicazione Enea possono essere diverse a seconda della tipologia dell’agevolazione fiscale che si intende sfruttare.
Ad esempio per gli interventi di riqualificazione energetica, l’invio dei dati all’Enea rappresenta un presupposto essenziale per beneficiare del bonus fiscale. Se non vi è comunicazione non vi può essere detrazione.
Diversamente, per gli di interventi di ristrutturazione la comunicazione, sebbene obbligatoria, non è un presupposto indispensabile per poter accedere al beneficio fiscale. L’omissione comporta una sanzione in misura fissa, ma non il venir meno del diritto a fruire della detrazione.
Ma cosa succede se non vi è stata regolare comunicazione e sono trascorsi i 90 giorni dalla fine lavori? Posso ancora portare in detrazione le spese sostenute?
Fortunatamente questa situazione può essere sanata, evitando così la perdita della detrazione, grazie all’istituto della remissione in bonis.
Per poter procedere innanzitutto è necessario effettuare la comunicazione Enea entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile e versare contestualmente l’importo della sanzione di 250 euro tramite modello F24.
Ovviamente questo strumento è utilizzabile da ogni categoria di contribuente purché abbia a monte i requisiti sostanziali richiesti per accedere alla detrazione, la sanatoria riguarda solo la mancata comunicazione e non ha effetto sugli altri requisiti eventualmente mancanti.
La Comunicazione Enea può essere rettificata anche in caso di errori materiali commessi in fase di compilazione, sempre entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. In questo caso è sufficiente che il tecnico abilitato invii telematicamente la scheda che annulla e sostituisce la precedente.
C’è infine un caso in cui non sono necessarie rettifiche: quando non è stato indicato correttamente il soggetto che beneficia della detrazione (Ad es. è stato indicato un soggetto diverso da quello cui sono intestate le fatture o non è stato indicato che più soggetti possono beneficiare della detrazione).
In questi casi, infatti, è sufficiente che il contribuente dimostri di essere in possesso dei documenti (fatture e bonifici) che attestino i pagamenti delle spese che danno diritto alla detrazione.