Da oggi 1° luglio 2020 parte la superdetrazione al 110%, una partenza “monca” e ricca di incognite. Mancano all’appello le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito e lo sconto in fattura, così come ogni chiarimento necessario all’attuazione del decreto.

Cerchiamo comunque di riepilogare le informazioni che sono già in nostro possesso, confidando che i successivi emendamenti vadano a confermare ed, eventualmente, ad ampliare le opzioni presenti.

Ad oggi gli interventi soggetti alla detrazione al 110% sono i seguenti:

  • interventi di isolamento termico (limite detrazione € 60.000)

  • sostituzione degli impianti di climatizzazione, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (limite detrazione € 30.000)

Per accedere alla detrazione, inoltre, l’intervento deve garantire il miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio. Per verificare la sussistenza di questo requisito sarà necessario predisporre un’APE preliminare prima e dopo l’intervento, spesa a sua volta rientrante nella detrazione.

La normativa prevede la possibilità di applicare l’aliquota del 110% anche ad ogni intervento di efficientamento energetico che si renda necessario e venga eseguito congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra (es. Sostituzione degli infissi congiuntamente al rifacimento del cappotto). Un punto importante da chiarire sarà proprio questo: parlando di estensione dell’aliquota, pare che non siano estesi altri aspetti del superbonus, tra cui la possibilità di recuperare il credito in 5 anni anzichè in 10. Rimarrebbero quindi le condizioni dell’ecobonus “tradizionale” con l’unica differenza della maggiore detrazione applicabile.

Il soggetto che sostiene la spesa deve avere anche altri precisi requisiti: deve essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e deve avere il titolo sull’immobile che deve essere la sua casa di abitazione principale. Ad oggi negozi, uffici o seconde case possono rientrare solo se situate all’interno di un condominio che affronterà gli interventi trainanti (anche su questo aspetto si attendono chiarimenti e modifiche).

Altro punto importante riguarda i controlli e le responsabilità. La normativa prevede innanzitutto l’obbligo del visto di conformità per l’opzione della cessione o per lo sconto in fattura, a garanzia della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. A lavori ultimati interverranno poi dei tecnici abilitati che verifichino la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con conseguente trasmissione telematica all’ENEA. In caso di successivo controllo della Agenzia delle Entrate, anche qualora il credito fosse stato ceduto, il committente rimane responsabile dei propri requisiti e risponde in solido anche per eventuali errori ed omissioni dei fornitori, per cui l’Agenzia delle Entrate potrà richiedere la restituzione delle detrazioni aggravate da sanzioni ed interessi.

Appare chiara la necessità di un intervento del legislatore a chiarire le dinamiche attuative del decreto, soprattutto alla luce delle possibili sanzioni conseguenti all’errata applicabilità della normativa.

In mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti per accedere al Super Ecobonus non sarà possibile godere della detrazione fiscale del 110% , ferma restando la possibilità di accedere all’Ecobonus ordinario che prevede una detrazione fiscale del 50%